Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del nostro istituto è il
Prof. Vincenzo Romio
UNA NUOVA LEGGE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(D. Lg. 626/94)
Dal 1° gennaio è entrata in vigore una nuova legge, il decreto legislativo n°626 del 1994, chiamata anche, più semplicemente, 626. E' una legge molto importante perché si occupa degli aspetti generali di igiene e sicurezza del lavoro e, modificando le norme che disciplinano la materia, introduce anche in Italia le Direttive Europee.
La 626 si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici, (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di società di fatto e di cooperative, i collaboratori familiari di ditte individuali. Le nuove disposizioni riguardano in particolare:
1. le caratteristiche dei luoghi di lavoro;
2. l'uso dei videoterminali;
3. l'uso delle attrezzature di lavoro;
4. l'uso dei mezzi di produzione individuale;
5. la movimentazione manuale dei carichi;
6. la protezione da agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro;
7. la protezione da agenti biologici (microbi, batteri, virus) presenti nei luoghi di lavoro.
Rispetto alle leggi in vigore, la nuova normativa introduce, fra le altre, una fondamentale novità: in base alla 626, il datore di lavoro, non solo deve garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e salubrità, ma è tenuto a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro. I risultati del processo di valutazione devono essere riportati in una relazione. In questa relazione vengono anche individuate le opportune priorità con le quali attuare le misure di protezione. Il documento resterà valido finché le caratteristiche del luogo di lavoro (ambienti, macchine ed attrezzature, processi di produzione) rimangono le medesime.
COME REALIZZARE LA TUTELA DELLA SALUTE.
Per la tutela della salute dei lavoratori sono necessarie alcune misure concrete:
1. valutare ed eliminare e, dove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di pericoli;
2. rispettare i principi dell'ergonomia, cioè di quelle tecniche che adattano alle esigenze dell'organismo umano l'ambiente di lavoro, le attrezzature e i metodi di produzione;
3. dare priorità alle misure di protezione collettiva, rispetto a quelle individuali;
4. limitare il numero dei lavoratori esposti al rischio;
5. limitare l'uso di agenti chimici, fisici e biologici pericolosi;
6. effettuare il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
7. provvedere all'eventuale allontanamento temporaneo del lavoratore ad una esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
8. provvedere alle misure igieniche e di protezione collettiva e individuale;
9. attuare misure di emergenza in caso di pronto soccorso, di lotta anti-incendio, di evacuazione di lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
10. adottare l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
11. svolgere regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
12. assicurare l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei rappresentanti sulle questioni che riguardano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
PERICOLO E RISCHIO
I termini rischio e pericolo appartengono al linguaggio quotidiano e la differenza fra di loro può apparire scontata. Nel caso della sicurezza nei luoghi di lavoro è bene precisarne il significato: si intende per pericolo la fonte di possibili lesioni o danni alla salute, mentre si parla di rischio quando c'è probabilità che, in presenza di determinati pericoli, si verifichi un effettivo danno alla salute.
Rispetto alle vecchie leggi, la 626 attribuisce grande importanza alla valutazione del rischio in una data situazione lavorativa, affinché si adottino le adeguate misure di sicurezza.
I NUOVI PROTAGONISTI
La nuova legge individua in modo preciso i protagonisti della sua attuazione. Essi sono: il datore di lavoro, i lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori. Tutti insieme, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
La distinzione tra datore di lavoro e lavoratore è intuitiva, ma opportunamente, nella 626, viene data una precisa definizione di queste figure come degli altri soggetti chiamati ad attuare la legge.
E' importante riassumere sinteticamente queste definizioni:
DATORE DI LAVORO: è il titolare del rapporto di lavoro, o comunque, colui che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva. All'interno dell'ISTC è il Direttore che pone in essere il rischio e assume particolare veste di Datore di Lavoro, secondo le integrazioni introdotte dal D. Lgs. 242/96 al D. Lgs. 626/94.
LAVORATORE: è ogni persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, oppure il socio lavoratore di cooperative o di società anche di fatto. All'interno dell'ip, i lavoratori sono tutti dipendenti CNR o equiparati.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: è la persona che, essendo in possesso di attitudini e capacità adeguate, viene designato dal datore di lavoro per svolgere tale compito. In alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso.
MEDICO COMPETENTE: è un medico, specialista in medicina del lavoro, nominato dal datore di lavoro per svolgere attività sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi nei casi previsti dalla nuova legge. Nell'ip, viene nominato per la sorveglianza di medicina del lavoro dal SPP, con l'approvazione del Direttore dell'ip.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: è un lavoratore scelto dai colleghi con il compito di occuparsi dei problemi di salute e sicurezza.
Obblighi prescritti al datore di lavoro dalla 626 (riferimento all'Art. 4):
· Evitare i rischi.
· Valutare i rischi che non possono essere evitati.
· Per quanto possibile, ridurre i rischi alla fonte.
· Adeguare il lavoro all'uomo attraverso opportuni accorgimenti nell'ambiente di lavoro, nelle attrezzature e nei metodi di produzione.
· Aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.
· In linea generale, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o per nulla pericoloso.
· Dare equilibrio alle esigenze della produzione tenendo conto delle complessive condizioni di lavoro e del fattore umano.
· Dare priorità alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali soltanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione.
· Informare i lavoratori sui rischi che derivano dalle attività svolte;
· Formare i lavoratori all'uso corretto di macchinari, attrezzature e dispositivi in uso.
Diritti e i doveri dei lavoratori:
E' UN DIRITTO:
· Verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza;
· prendere iniziative per evitare un pericolo grave ed immediato, fino all'abbandono del posto di lavoro;
· ricevere adeguata formazione;
· ottenere adeguate informazioni sul significato e i risultati degli accertamenti sanitari. Tutte le attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono a totale carico del datore di lavoro e devono essere svolte durante l'orario di lavoro.
E' UN DOVERE:
· Utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le macchine, le attrezzature e i materiali messi a disposizione.
· Servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuale.
· Non manomettere i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine e sugli impianti.
· Segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai responsabili ogni situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute, nonché qualsiasi anomalia dei sistemi di protezione.
· Collaborare con il datore di lavoro e i servizi preposti per offrire un ambiente e condizioni di lavoro senza pericoli né rischi per la sicurezza e la salute. Per quanto riguarda le altre figure istituite dalla legge 626, ecco di cosa si tratta:
Servizio di Prevenzione e Protezione:
È una novità. Il servizio comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori. Questa struttura (il cui responsabile è designato dal datore di lavoro, o in alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso), provvede ad individuare e valutare i fattori di rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare. Il servizio ha pure il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza all'interno dell'azienda.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
È un'altra delle importanti figure innovative introdotte dalla 626, uno dei punti cardine della nuova politica di prevenzione che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori all'attuazione della legge. Ogni rappresentante (il loro numero dipende dalle dimensioni dell'organico aziendale) ha specifiche attribuzioni e prerogative che lo mettono in grado di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori. Per esempio:
· ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per verificarne la sicurezza;
· deve essere consultato preventivamente e tempestivamente per valutare i rischi e per individuare, realizzare e verificare le misure di prevenzione;
· ha diritto di ricevere le documentazioni e le informazioni sulle lavorazioni, le macchine e gli impianti usati dall'azienda;
· l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali cui possono essere soggetti i lavoratori;
· deve avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
· può promuovere l'elaborazione ed attuazione delle misure migliorative per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
· può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Egli inoltre deve ricevere, a carico del datore di lavoro e utilizzando permessi retribuiti, una formazione particolare adeguata ai suoi compiti.
Medico competente:
È un medico specialista, designato dal datore di lavoro, svolge le seguenti funzioni:
· collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
· effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici per controllare lo stato di salute di tutti i lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alle specifiche mansioni;
· informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari, e rilascia, su richiesta, copia della documentazione sanitaria;
· collabora all'educazione alla salute dei lavoratori;
· cura in particolare la tutela sanitaria di soggetti vulnerabili (gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi, etc.);
· visita almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro e partecipa alle riunioni periodiche aziendali di prevenzione e protezione dei rischi.
Gruppo di intervento per le emergenze:
Il datore di lavoro organizza i rapporti con i servizi pubblici competenti (Vigili del fuoco, 118, etc.), tenendo conto delle dimensioni aziendali e dei rischi lavorativi.
Considerazioni
Dal 20 agosto 2009 è in vigore il provvedimento correttivo del Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Approvato dal Consiglio dei ministri il 31 luglio e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5 agosto, il correttivo modifica in più parti il Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008), opera del passato Governo che a distanza di 14 anni dall’ultimo intervento organico di disciplina (la famosa «626», il dlgs n. 626/1994) l’ha portato alla luce sulla base della legge delega n. 127/2007. Dopo un lungo letargo, dunque, la sicurezza del lavoro vive un altro mattino di rinascita: in due anni, due governi, due riforme. Resta strano – meglio dirlo subito – il fatto che dai due interventi di riforma emergono, quasi diametralmente opposti, due modi di concepire il sistema della sicurezza in azienda, nonostante traggano origine (e legittimità) dalla stessa legge delega (la n. 127/2007). Ma procediamo con ordine.
L’attuale riforma è frutto del Governo in carica che ha voluto perseguire due obiettivi fondamentali. Primo: correggere gli errori materiali e tecnici presenti nella prima versione del Tu. La complessità del quadro dispositivo – il Tu è composto di ben 306 articoli ed è corredato di molti allegati – ha infatti dato luogo ad incertezze interpretative che necessitavano di una bussola orientativa non soltanto per le imprese ma anche per gli ispettori, chiamati a vigilare, e soprattutto a collaborare con le aziende sul rispetto delle misure di prevenzione. Secondo obiettivo: superare le difficoltà operative e le criticità che si sono evidenziate nei primi mesi di applicazione del Tu. Per dirne una, il correttivo elimina l’equiparazione che esisteva tra lavoratori subordinati e lavoratori volontari, garantendo a questi ultimi una tutela rafforzata con la previsione di norme specifiche.
Le novità emergono più facilmente se si osserva la riforma da un’angolatura più analitica. Il nuovo corpo delle norme, prima di tutto, risulta ora ridefinito in considerazione delle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Tiene conto, inoltre, delle peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo (cosiddetto lavoro «precario», finora troppo precario anche sulla sicurezza sul lavoro), riconoscendo una particolare tutela che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione dei rischi.
Altra novità è l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, al fine di controllare che nei settori a particolari rischi infortunistici operino unicamente soggetti rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema comincerà a funzionare nel settore edile per mezzo dell’istituzione di una «patente a punti»: uno strumento, cioè, che utilizzerà il criterio semplice dei «punti» (sperimentanti per la patente guida) allo scopo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e lavoratori autonomi del settore edile (la valutazione prende in considerazione le attività di formazione e l’assenza di sanzioni emesse dagli ispettori).
Altra novità di rilievo è il superamento dell’approccio meramente formalistico e burocratico al tema salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le nuove norme prestano maggiore attenzione ai profili sostanziali, mirando ad un approccio per obiettivi e non solo per regole. Un esempio? Fermo restando l’inderogabile obbligo per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori, è stata semplificata la procedura per dare prova dell’avvenuta elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi. Il problema riguardava la «data certa» di cui fornire il documento: d’ora in avanti le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo tenute a elaborare il documento «senza sconti» quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, potranno evitare di andare da un notaio o di munirsi di posta elettronica certificata (come la norma di fatto imponeva prima), perché si potrà dimostrare la data della valutazione dei rischi con la firma di quanti, assieme al datore di lavoro (rappresentante lavoratori, medico competente, responsabile servizio prevenzione e protezione, etc.), sono coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Ultima novità – non per ordine d’importanza, anzi – è il superamento dell’azione squisitamente sanzionatoria e repressiva contemplata dal primo Tu. Il correttivo, infatti, con una virata a 180 gradi rispetto alle precedenti coordinate, s’indirizza ora nel prestare maggiore attenzione alla prevenzione che vuol dire: formazione, informazione, coordinamento nella programmazione della vigilanza, uso mirato dei poteri da parte degli organi di vigilanza, pene severe (compreso lo stop dell’attività) alle aziende insicure. Chiede insomma la corresponsabilità di tutti gli operatori del mondo del lavoro (ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai collaboratori, agli organi di vigilanza).
Complessivamente considerato, il nuovo intervento di riforma conduce sicuramente al risultato di cambiare la filosofia di gestione del sistema sicurezza in azienda. La prima versione del Tu – in vigore dal 2008 e voluta dal passato Governo di sinistra – era ispirata dalla logica: più sanzioni e vincoli uguale lavoratori più tutelati. Invece l’attuale versione – voluta dal Governo di centro destra in carica – ruota attorno all’idea: la sicurezza sul lavoro è frutto della corresponsabilità di tutti gli operatori del mondo del lavoro. Un risultato (dunque una riforma) azzeccato! Inasprire le sanzioni o aumentare gli adempimenti (specie quando si riducono a meri «formalismi»), lo dice l’esperienza, non ha mai aiutato la società alla crescita etica nel rispetto reciproco dei ruoli (aziende, lavoratori e stato).
Al di là della condivisione o meno dell’uno o dell’altro intervento di riforma, resta un interrogativo: come può accadere di giungere a risultati così evidentemente contrapposti dai due interventi di riforma che traggono origine da una medesima legge delega? Sia il Tu originario (dlgs n. 81/2008) che quello derivante dalle recenti modifiche (dlgs n. 106/2009), infatti, hanno origine (e legittimità) dagli stessi principi e criteri direttivi (la legge delega n. 127/2007). La risposta sembra suggerire che le Camere, talvolta, forse anche involontariamente, vengono esautorate dal loro compito primario e fondamentale: quello del Legislatore. Una «delega» così ampia, che consente di mettere mano per due occasioni consecutive ad uno stesso provvedimento legislativo conducendo a sistemi giuridici differenti e così distanti tra di loro, lascia perplessi e una domanda senza risposta: qual era il vero intento del legislatore parlamentare?



SICUREZZA


Lunedì 13 Settembre 2010 

