REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Titolo I I.P.S.I.A “Nicholas Green”
Art. 1 - L'Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato "Nicholas Green" di Corigliano Stazione (CS), unitamente alle famiglie ed a tutte le forze sociali presenti sul territorio, svolge un’azione educativa adatta a promuovere la crescita morale, civile, culturale, intellettuale e professionale degli allievi, nel rispetto del pensiero e delle libertà individuali dell’essere.
Art. 2 - La partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i componenti la comunità è fondamentale; i discenti sono educati all’autogoverno, all’esercizio della democrazia ed al rispetto delle leggi, nello spirito della Costituzione italiana.
Art. 3 - L’Istituto è la sede della Comunità scolastica in essa operante, e tutti i componenti (dirigente scolastico, alunni, docenti, personale non docente, genitori) hanno il diritto di uso dell’edificio scolastico per discutere proporre ed attuare attività che riguardano l’intera Comunità scolastica.
Art. 4 - Ogni attività culturale, sociale, ricreativa, sportiva è favorita ed incentivata dall’Istituto che s’impegna a mettere a disposizione gratuita, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto, l’edificio e tutte le attrezzature in esso contenute per le attività promosse dai Consigli Scolastici Distrettuali e Provinciali o da altri Enti, per scopi educativi, culturali, sportivi e ricreativi.
Art. 5 - All’interno dell’Istituto i rapporti tra gli appartenenti alla Comunità scolastica (Dirigente scolastico, alunni, docenti, personale non docente, genitori) sono basati sul rispetto della persona, sul dialogo e sulla collaborazione.
Titolo II Diritti e doveri degli studenti
Per quanto attiene ai diritti e ai doveri degli studenti, si fa riferimento agli art. 2, 3, del DPR 249 del 24.06.98, in parte integrati dagli articoli che seguono:
Art. 6 - Orario di entrata e di uscita
L’ingresso è previsto per le ore 8:20 e l’uscita per le ore 13:30.
Art. 7 - Attività associative.
Gli studenti tutti hanno il diritto di riunirsi nei locali dell’Istituto, durante le ore di lezione, per tutte le attività previste dai decreti delegati, secondo le modalità di cui agli Art. 42-44 del D.P.R. 416/74.
Le assemblee di Istituto devono essere richieste per iscritto al dirigente scolastico. Tali richieste devono:
1. contenere gli argomenti da trattare;
2. essere firmate dai rappresentanti del comitato degli alunni;
3. essere presentate con cinque giorni di anticipo rispetto alla data prefissata per la riunione.
Le assemblee di classe devono essere richieste per iscritto al dirigente scolastico o al collaboratore delegato. Tali richieste devono:
1. contenere gli argomenti da trattare;
2. essere firmate dai rappresentanti di classe degli alunni;
3. essere vistate p. p. v. dagli insegnanti che in coincidenza delle ore dedicate all’assemblea dovranno sospendere le attività didattiche;
4. essere presentata con due giorni di anticipo rispetto alla data prefissata per la riunione.
Le assemblee si svolgono nei locali dell’Istituto e, motivi di sicurezza o logistici potranno essere, a parere del dirigente scolastico, articolate in gruppi di classi costituiti da un numero di alunni, adeguati alla capienza dei locali. Di dette assemblee dovranno essere redatti gli appositi verbali che firmati dai rappresentanti del comitato degli alunni (assemblee di Istituto) ovvero dai rappresentanti di classe (assemblee di classe), dovranno essere consegnati al dirigente scolastico.
E’ diritto-dovere di tutti gli studenti partecipare alle assemblee; pertanto durante le stesse le attività didattiche saranno sospese.
Art . 8 – Libertà d’espressione
Gli studenti, così come tutte le altre componenti la comunità dell’Istituto, hanno il diritto così come riconosciuto dalla nostra Costituzione, di esprimere le proprie opinioni e di manifestare il proprio pensiero liberamente senza alcun vincolo o restrizione con la parola e con gli scritti. Negli spazi destinati ad esposizione gli studenti possono affiggere cartelli, avvisi e fogli che riguardano la loro partecipazione alla vita scolastica ed alla società civile; è vietata l’affissione di qualsiasi cartello, avviso, ecc. che sia contrario alle norme di diritto od al senso morale, è fatto altresì divieto di affiggere avvisi o manifesti che contengano messaggi pubblicitari. In ogni caso l’affissione di ogni manifesto, dovrà essere autorizzata dal dirigente scolastico e firmata da chi ne richiede l’esposizione che ne assume la responsabilità.
Art. 9 – Statuto delle studentesse e degli studenti
L’ Istituto ingloba nel presente Regolamento lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” approvato con D.P.R. 24/06/1998 n° 249 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 175.
Art. 10 – Norme fondamentali
Le norme fondamentali per la vita d’ Istituto ed i conseguenti comportamenti sono quelli delineati nel presene Regolamento.
Art. 11 Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano. L’alto tasso di pendolarismo ha determinato la necessità di dover adottare una certa flessibilità nell’orario di entrata e di uscita, per permettere a tutti di poter frequentare con regolarità le lezioni. In particolare, nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio, in applicazione della C.M. n. 243/79 e successive, sia per il triennio di qualifica che per il biennio post-qualifica, le ore saranno cosi suddivise:
Due ore di 60 minuti, tre ore di 50 minuti, l’ultima ora di 40 minuti, con inizio alle 8:20 e termine alle ore 13:30, per un totale di sei ore giornaliere antimeridiane.
Il corso serale avrà una durata di cinque ore giornaliere di 50 minuti per 5 giorni, con inizio allo 17:30, tranne il venerdì in cui le lezioni avranno inizio alle 16:30.
L’attività didattica avrà inizio una settimana prima, rispetto al calendario provinciale, per il recupero dei minuti dovuto dal corpo docente in base all’orario stabilito.
Ciascun docente, tenuto conto che il Collegio dei docenti ha deliberato per la pausa didattica in classe, durante tale pausa di socializzazione (ricreazione), la quale sarà annunciata dal suono della campanella e avrà la durata di 10 minuti, dalle ore 11:00 alle ore 11:10, avrà la responsabilità sul corretto comportamento di ogni alunno adottando tutte le misure che riterrà necessarie, non escludendo la possibilità di interromperla prima del limite fissato.
Per il buon funzionamento dell’attività didattica dell’Istituto, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, alunni ed insegnanti dovranno recarsi nell’aula ad attendere l’inizio della prima ora. Durante il cambio delle ore di lezione, gli alunni non dovranno uscire dall’aula. L’attesa del nuovo insegnante dovrà essere fatta con la porta dell’aula aperta ed in silenzio, in modo da non disturbare le lezioni che si svolgono nelle altre classi. La presenza di tutti gli alunni è obbligatoria oltre che nelle normali ore di lezione, ma anche per tutte le iniziative ed attività svolte durante l’orario scolastico. Gli alunni esonerati dall’educazione fisica dovranno, comunque, frequentare la lezione di tale disciplina. L’ora alternativa alla religione è regolamentata dalle specifiche circolari ministeriali e dalle delibere dei competenti Organi Collegiali.
Art. 12 - Uscite nel corso delle lezioni
Nel corso dell’orario delle lezioni, agli alunni (uno per volta) è consentita l’uscita dall’aula per recarsi al bagno. Tale uscita, salvo casi eccezionali, lasciati al buon senso del docente e dell’allievo che ne fa richiesta, non può essere autorizzata dal docente prima dell’inizio della terza ora di lezione. Ogni allievo non potrà uscire per recarsi al bagno più di due volte al giorno, fatti salvi i casi particolari che comunque dovranno essere documentati. Saranno stabiliti dagli Organi Collegiali competenti i metodi ed i modi per effettuare i controlli sul numero delle uscite di ogni studente durante le ore di lezioni. L’allievo che esce dall’aula deve rientrare in un tempo massimo di cinque minuti. Agli alunni non è consentito di recarsi negli uffici se non espressamente autorizzati tra le 8:20 e le 13:30; è, invece, consentito l’accesso agli uffici di segreteria dalle ore 8:00 alle 8:20 e dalle 13:30 alle 14:00. Le richieste di certificazioni, fatte su appositi moduli, devono essere presentate al personale ausiliario in servizio presso il piano dove sono allocati gli uffici amministrativi. I certificati richiesti saranno rilasciati dagli uffici entro tre giorni dalla data della richiesta, e saranno consegnati direttamente agli alunni nelle proprie classi dal personale addetto.
Art. 13 - Uscita dall’edificio durante le ore di lezione
Durante l’orario delle lezioni nessun alunno, anche se maggiorenne, può uscire dall’edificio senza che vi sia un’autorizzazione del Dirigente scolastico o dei collaboratori delegati. Gli insegnanti ed il personale non docente vigileranno su questo.
Art. 14 - Uscite anticipate
I permessi di uscita anticipata rispetto al normale orario delle lezioni vanno richieste al Dirigente scolastico o ai collaboratori delegati. Non sono permesse uscite anticipate agli alunni minorenni che non siano accompagnati da un genitore o da una persona fornita di delega scritta del genitore. Nel caso degli alunni maggiorenni verrà informata la famiglia. Si puntualizza che i permessi di uscita anticipata rivestono carattere di assoluta eccezionalità. Questo anche nel caso di alunni maggiorenni, i quali dovranno motivare la loro richiesta. Non saranno concesse autorizzazioni di uscita anticipata agli alunni che entrano in ritardo o che ne fanno richiesta oltre l'orario previsto (entro le ore 9:20). Gli alunni che durante le ore di lezione accusano malessere possono uscire solo se affidati ai familiari o a persona delegata dai genitori. Ove non risultasse rintracciabile un familiare e il malore risultasse di una certa gravità e l'alunno non fosse in grado di permanere a scuola, la Presidenza si riserva di valutare l'opportunità di allertare il 118, affinché l'alunno interessato possa raggiungere il Pronto Soccorso dell'ospedale di Corigliano Calabro.
Art. 15 - Ritardi
L'appello si svolge cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni (8:25). Gli alunni, che arrivano in ritardo di non oltre 10 minuti dall'inizio della prima ora, sono ammessi alla lezione direttamente dal docente. Dopo i primi 10 minuti di lezione (ore 8:30), verranno chiusi i cancelli di accesso all’Istituto. Gli alunni ritardatari potranno entrare solo se accompagnati o adeguatamente giustificati dai genitori. In ogni caso l’entrata in ritardo da parte degli allievi deve essere annotata, di volta in volta, da parte del docente su apposito registro dei ritardi. Non è consentito di norma entrare in ritardo oltre la seconda ora. In caso di necessità gravi o di visita medica il ritardo dovrà essere giustificato con adeguata certificazione medica o documentazione e sempre con la consapevolezza del genitore. Gli alunni che utilizzano mezzi pubblici i cui orari sono incompatibili con quelli della scuola possono presentare al Dirigente scolastico una richiesta scritta di autorizzazione all'ingresso in lieve ritardo o di uscita in lieve anticipo, firmata da un genitore (il modulo per la domanda può essere richiesto alla Segreteria dell'Istituto). Gli alunni che ottengono tale autorizzazione saranno esentati dal consegnare la giustificazione per ritardi ed uscite solo negli orari previsti e solo se utilizzano effettivamente i mezzi pubblici.
Art. 16- Assenze
Le assenze di uno o più giorni devono essere giustificate sull'apposito libretto, rilasciato dall'ufficio agli alunni dell'Istituto, firmate dal genitore o da chi ne fa le veci. La firma deve essere corrispondente a quella apposta preventivamente sul libretto delle giustificazioni ed autenticata dal Dirigente scolastico. La giustificazione va annotata dal docente della prima ora sul registro di classe. Le assenze, per motivi di salute, che superano i 5 giorni devono essere giustificate con relativo certificato medico di idoneità alla frequenza. Le assenze collettive o di massa devono essere regolarmente giustificate. Gli alunni che dimenticano la giustificazione sono ammessi alla lezione dal docente della prima ora che prende nota sul registro dell'obbligo dell'alunno di giustificare il giorno successivo. Un'ulteriore dimenticanza comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari e la comunicazione dell'accaduto alla famiglia dell'alunno da parte dei Coordinatori di classe. Se gran parte della classe o tutta la classe dovesse risultare assente senza una motivazione, il docente Coordinatore di classe informerà le famiglie di quanto avvenuto e se la circostanza si ripeterà, il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori dovranno prendere provvedimenti disciplinari.
N. B.
Le ripetute dimenticanze della giustificazione delle assenze e i numerosi ritardi verranno considerati come comportamenti scorretti da sanzionare dal Dirigente scolastico con nota di biasimo scritta da inviare alle famiglie e di cui i Consigli di Classe terranno conto anche per il voto di condotta e del credito scolastico. Lo stesso vale per un numero di assenze, complessivamente più di 20 giorni, non motivate e documentate da gravi problemi di salute, e, in particolar modo, quando lo studente, al rientro a scuola, non manifesti un atteggiamento serio e responsabile per il recupero.
Titolo III Disciplina
Per quanto attiene alla disciplina degli studenti, si fa riferimento agli art. 4 e 5, del DPR 249 del 24.06.98, in parte integrati dagli articoli che seguono.
Art. 17 - Comportamento
17.1 - Il rispetto delle norme civili e morali all’interno dell’Istituto è affidato al senso di responsabilità, maturità ed autocontrollo degli alunni.
17.2 - Sono ritenuti prioritari il rispetto della persona, il rispetto delle funzioni e il rispetto delle istituzioni.
17.3 - Per il bene di tutti, il rispetto delle norme dello Stato, delle regole sanitarie, delle norme di sicurezza e di buona conservazione dell’ambiente è fatto divieto a tutti di fumare nei locali dell’Istituto. L’inosservanza di questo articolo comporta l’applicazione, a cura del capo d’Istituto, delle sanzioni previste dalle leggi dello Stato e ricordate nel Patto educativo di corresponsabilità del nostro Istituto.
17.4 - L’inosservanza dei doveri e i comportamenti in contrasto con il DPR 249 e con il presente regolamento sono sanzionati, a seconda della gravità, per come segue:
17.4.1 - Mancanze disciplinari lievi
a) Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
b) Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’edificio;
c) Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
d) Disturbare lo svolgimento delle lezioni nei cambi d'ora e negli spostamenti interni;
e) Usare il cellulare senza specifica autorizzazione del docente (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze e motivi futili).
17.4.2 - Mancanze disciplinari gravi
a) Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento d’Istituto;
b) Rovinare attrezzature di laboratorio o materiale vario di proprietà della scuola, sia per negligenza sia per reiterata disattenzione;
c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al personale dell'Istituto, oppure ai compagni;
d) Sporcare intenzionalmente le pareti dei locali scolastici, o danneggiare arredi scolastici;
e) Persistere in comportamenti o azioni scorrette.
17.4.3 - Mancanze disciplinare gravissime
a) Sottrarre beni e/o materiali a danno dei compagni, del personale, dell'Istituto;
b) Compiere atti di vandalismo su cose;
c) Compiere atti di violenza su persone;
d) Abbandonare arbitrariamente l’edificio scolastico.
Art. 18 - Sanzioni
18.1 - Le mancanze lievi sono sanzionate dal Docente che le rileva:
· il docente ammonisce formalmente l'alunno;
· il provvedimento viene riportato sul registro di classe e sul libretto personale dello studente nelle comunicazioni scuola/famiglia;
· dopo la terza ammonizione, lo studente che persiste nel comportamento scorretto commette mancanza grave.
18.2 - Le mancanze gravi vengono punite con la sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni. L'Organo collegiale deliberante è il Consiglio di Classe convocato urgentemente dal Dirigente scolastico.
18.3 - Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione dalle lezioni da quattro e fino ad un massimo di 15 giorni; l'organo collegiale deliberante è il Consiglio di Classe convocato urgentemente dal Dirigente scolastico, il quale oltre a stabilire l'entità della sanzione disciplinare, provvede ad inoltrare la denuncia all'autorità giudiziaria.
18.4 - L'alunno colpito da sanzione, per mancanza grave o gravissima, può presentare ricorso verso le deliberazioni del Consiglio di Classe all'Organo di garanzia interno entro 15 giorni dalla data del provvedimento e la decisione in merito deve essere assunta entro 10 giorni. Lo studente che abbia commesso mancanze gravi, imputabili a comportamento scorretto, può chiedere al Consiglio di Classe di convertire la punizione disciplinare in attività da svolgere a favore della comunità scolastica. I danni al patrimonio dell'Istituto vanno comunque risarciti dallo studente che li ha procurati.
Titolo IV Patrimonio d’istituto
Art. 19 - Danni e risarcimenti
Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto del principio che l’Istituto è patrimonio comune e che pertanto va protetto, rispettato e, per quanto possibile, migliorato, delibera quanto segue:
a) chiunque sia riconosciuto responsabile di qualsiasi danno cagionato ai locali, alle attrezzature ed in genere al patrimonio dell’Istituto è obbligato al risarcimento;
b) se il responsabile o i responsabili non sono individuati, relativamente ai danni causati agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica, sarà la stessa classe nel suo insieme obbligata all’onere del risarcimento del danno;
c) nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risultasse realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento secondo le specifiche di cui ai seguenti punti d) ed e) del presente articolo;
d) qualora il danno riguardi parti comuni (corridoi, servizi, scale o altro) e non siano state accertate in modo univoco le responsabilità, saranno le classi che utilizzano dette parti ad assumersi l’onere del risarcimento, se il danno è avvenuto in una classe in assenza (per motivi didattici) degli alunni, l’aula stessa sarà equiparata al corridoio;
e) se i danni riguardano gli spazi collettivi quali: atrio,ascensore, spazi liberi antistanti l’edificio, laboratori, in assenza di accertata responsabilità, sarà l’intera comunità studentesca a provvedere al risarcimento;
f) è compito della Giunta Esecutiva o di un suo delegato, adottare le opportune procedure per la valutazione dei danni verificatisi e comunicare agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per le rispettive quote spettanti;
g) le somme derivate dal risarcimento da versare su C.C. dell’Istituto saranno acquisite al bilancio dell’Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall’Ente locale preposto alle riparazioni, sia eventualmente utilizzate per interventi diretti in economia gestiti dall’Istituto stesso;
h) l’Istituto non risponde della sottrazione di capi di vestiario di eccessivo valore, di oggetti preziosi o di somme di danaro cospicue lasciate incustodite.
Titolo V Gli Organi Collegiali
Art. 20 - Gli organi collegiali previsti e presenti nell’istituto, in applicazione del D.P.R. 416 del 31/05/1974, sono i seguenti:
a) Assemblea dei genitori (di classe o d’Istituto).
b) Assemblea degli studenti (di classe o d’Istituto).
c) Consiglio d’Istituto.
d) Giunta Esecutiva.
e) Collegio dei docenti.
f) Consigli di classe.
g) Comitato di rappresentanti degli studenti.
h) Comitato dei rappresentanti dei genitori.
i) Organo di garanzia.
20.1 Gli organi collegiali di governo di cui al presente articolo, nei limiti di legge, sono strumenti per la realizzare di realizzazione della gestione democratica dell’Istituto. Ciascun organo collegiale svolge in piena autonomia la propria azione nei limiti delle competenze ad esso attribuito dalle norme vigenti. Le modalità di elezione e sostituzione dei componenti gli organi collegiali sono regolate dall’O.M. del 14/11/1974. dall’O.M. del 05/10/1976 e dalle successive integrazioni, modificazioni e disposizioni ministeriali.
20.2 L’Organo di garanzia, introdotto dal DPR 249 del 24.06.98 è composto:
- dal Dirigente Scolastico
- da un docente nominato dal Consiglio d’istituto
- da un genitore
- da un alunno.
Titolo VI – Uso delle strutture e delle dotazioni scolastiche
Art. 21 - Biblioteca di Istituto.
La biblioteca d’Istituto è aperta a tutti gli alunni, personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il bibliotecario nell’interesse della comunità scolastica garantirà l’apertura giornaliera della biblioteca dalle 8.30 alle 13.30 e fisserà le modalità per la consultazione ed i prestiti. Tali modalità, nonché l’orario di apertura, saranno esposte con opportuni avvisi negli spazi riservati alle comunicazioni.
Art. 22 - Laboratori aule speciali e supporti audiovisivi.
L’uso dei laboratori, delle aule speciali e di tutti i supporti audiovisivi è consentito salvo casi eccezionali, per le attività didattiche curricolari e con la presenza di almeno un docente. Tale uso sarà comunque regolamentato dall’ufficio di presidenza.
Art. 23 - Uso della fotocopiatrice.
La fotocopiatrice può essere utilizzata da tutto il personale dell’Istituto solo ed esclusivamente per riprodurre materiale di interesse od uso didattico; ne è pertanto escluso l’uso per lavori personali. Il Consiglio d’Istituto, di anno in anno, assegnerà ad ogni docente un numero massimo di 400 fotocopie. La richiesta di utilizzo della fotocopiatrice, alle condizioni e per i motivi sopra scritte, deve essere comunque autorizzato dall’ufficio di presidenza.
Art. 24 - Il C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza ).
Tutti gli studenti, negli orari prestabiliti, possono incontrarsi nei locali del C.I.C. per discutere problemi di interesse generale e personale. Tale organismo, si avvale della consulenza esterna di personale specializzato. Gli alunni, per usufruire dei servizi forniti dal C.I.C. dovranno essere preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico o suo delegato e tale autorizzazione deve essere annotata sul registro di classe.
Titolo VII - Entrata in Vigore e Modifiche
Art. 25 - Entrata in vigore.
Il presente regolamento approvato in via provvisorio nella seduta del Consiglio di Istituto del 20 ottobre 2006, entra in vigore il quinto giorno successivo a quello di affissione all’albo della scuola. Ad ogni alunno è consegnata copia all’atto della sua iscrizione. L’iscrizione all’I.P.S.I.A. comporta l’accettazione ed il rispetto di tale regolamento. Tutte le componenti della scuola ne riceveranno copia e sarà dovere di TUTTI rispettarlo e farlo rispettare.
Art. 26 - Modifiche al Regolamento.
Tutti gli organi collegiali dell’Istituto di cui all’art. 6 del presente regolamento possono chiedere per iscritto, con la firma di almeno il 50% dei componenti l’organo collegiale, che siano apportate modifiche al regolamento. La richiesta deve essere motivata con le considerazioni fatte e con le modifiche da apportare: qualunque proposta deve essere discussa e votata nella seduta successiva, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno rispetto a quella in cui è avvenuta la discussione. Le modifiche sono approvate dal Consiglio d’Istituto, a maggioranza assoluta, ed entrano in vigore il giorno successivo all’affissione del provvedimento all’albo dell’Istituto.



Regolamento Istituto




